Art. 906.
(Caricazione abusiva di merci).
Il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio non possono
caricare sull'aeromobile merci per proprio conto, senza il consenso
scritto dell'esercente o di un suo rappresentante.
Il componente dell'equipaggio, che contravviene al divieto del
comma precedente, e' tenuto a pagare il prezzo del trasporto in
misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della
caricazione, per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie
di quella indebitamente caricata, senza pregiudizio del risarcimento
del danno.