(Codice della navigazione-art. 906)
                              Art. 906. 
                   (Caricazione abusiva di merci). 
 
  Il comandante e gli altri componenti  dell'equipaggio  non  possono
caricare sull'aeromobile merci per proprio conto, senza  il  consenso
scritto dell'esercente o di un suo rappresentante. 
 
  Il componente dell'equipaggio,  che  contravviene  al  divieto  del
comma precedente, e' tenuto a  pagare  il  prezzo  del  trasporto  in
misura doppia  di  quella  corrente  nel  luogo  e  alla  data  della
caricazione, per il medesimo viaggio e per merce della stessa  specie
di quella indebitamente caricata, senza pregiudizio del  risarcimento
del danno.