(Codice della navigazione-art. 907)
                              Art. 907. 
                        (Indennita' di volo). 
 
  Al  personale  di  volo  ed  a  quello  che  viene  temporaneamente
comandato a  prestare  servizio  a  bordo,  oltre  alla  retribuzione
pattuita, deve essere corrisposta un'indennita' di volo nella  misura
stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.