(Codice della navigazione-art. 908)
                              Art. 908. 
                      (Cattura del lavoratore). 
 
  In caso di cattura avvenuta durante il servizio, il  lavoratore  ha
diritto alla retribuzione per la  durata  e  nella  misura  stabilita
dalle norme  corporative,  e  in  mancanza,  quando  la  cattura  sia
avvenuta senza sua colpa, per la durata di un anno.