(Codice della navigazione-art. 909)
                              Art. 909. 
                 (Malattie o ferie del lavoratore). 
 
  Il lavoratore che contragga malattie o riporti lesioni  ha  diritto
all'assistenza sanitaria a spese dell'esercente nei limiti  stabiliti
dalle norme corporative o in mancanza dagli usi, e alla  retribuzione
per la durata e nella misura stabilita dalle norme corporative stesse
o in mancanza dagli usi. 
 
  Tuttavia, se il lavoratore  si  e'  intenzionalmente  procurato  la
malattia, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione  per
sua grave colpa mentre  si  trovava  a  terra  e  non  per  causa  di
servizio,   l'esercente   e'   egualmente   tenuto    a    provvedere
all'assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese. 
 
  Nel caso previsto  dal  comma  precedente,  il  lavoratore  non  ha
diritto alla retribuzione per tutto il  tempo  durante  il  quale  e'
inabile al servizio.