Art. 909.
(Malattie o ferie del lavoratore).
Il lavoratore che contragga malattie o riporti lesioni ha diritto
all'assistenza sanitaria a spese dell'esercente nei limiti stabiliti
dalle norme corporative o in mancanza dagli usi, e alla retribuzione
per la durata e nella misura stabilita dalle norme corporative stesse
o in mancanza dagli usi.
Tuttavia, se il lavoratore si e' intenzionalmente procurato la
malattia, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per
sua grave colpa mentre si trovava a terra e non per causa di
servizio, l'esercente e' egualmente tenuto a provvedere
all'assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese.
Nel caso previsto dal comma precedente, il lavoratore non ha
diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale e'
inabile al servizio.