(Codice della navigazione-art. 910)
                              Art. 910. 
              (Indennita' per perdita degli indumenti). 
 
  In caso di perdita degli indumenti o del bagaglio in conseguenza di
un sinistro della navigazione,  spetta  al  lavoratore  un'indennita'
nella misura stabilita dalle norme corporative e  in  mancanza  dagli
usi.