(Codice della navigazione-art. 911)
                              Art. 911. 
   (Compenso per prestazioni in caso di perdita dell'aeromobile). 
 
  Il lavoratore, che, in seguito alla perdita  dell'aeromobile  abbia
prestata la  propria  opera  per  il  ricupero  di  relitti  a  norma
dell'articolo 812, ha diritto a uno speciale  compenso  nella  misura
fissata dalle norme corporative, o, in mancanza, stabilita sulla base
dei rischi corsi, delle fatiche compiute, nonche' della  retribuzione
percepita.