(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 544)
                Art. 544. (Art. 116 del Testo Unico) 

 
                         INCIDENTI STRADALI 

 
  Nel caso di incidenti  stradali  che  provochino  l'ingombro  della
carreggiata da parte di veicoli  danneggiati  che  non  e'  possibile
rimuovere  tempestivamente,  questi  devono   essere   immediatamente
presegnalati mediante uno o piu' segnali dei tipo previsto  dall'art.
117 del Testo Unico a  cura  dei  conducenti  o  dei  passeggeri  dei
veicoli danneggiati. Qualora questi fossero impossibilitati a  farlo,
tale presegnalazione deve essere effettuata a cura dei  primi  agenti
del  traffico  o   cantonieri   stradali   sopraggiunti   sul   lungo
dell'incidente.