(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 545)
                Art. 545. (Art. 116 del Testo Unico) 

 
                         SOSTANZE PERICOLOSE 

 
  Le  cautele  necessarie  da  adottare  immediatamente  per  evitare
pericoli alla circolazione quando si verifichi la caduta di  sostanze
viscide, infiammabili o comunque pericolose, consistono in: 
    a) presegnalamento della zona  pericolosa,  mediante  il  segnale
previsto dall'art. 117 del Testo Unico posto, se necessario, anche in
mezzo alla carreggiata; 
    b) segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo
incaricato, intesi ad impedire il transito,  sulla  zona  pericolosa,
del veicoli sopraggiungenti dalla parte ove non  e'  stato  posto  il
presegnale; 
    c) rimozione delle sostanze  pericolose  cadute,  o  quanto  meno
ripristino dell'aderenza sul piano viabile  mediante  spargimento  di
sabbia, terra o segatura.