(CODICE CIVILE-art. 822)
                              Art. 822. 
 
                         (Demanio pubblico). 
 
  Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il  lido
del mare, la spiaggia, le rade e i porti;  i  fiumi,  i  torrenti,  i
laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia;  le
opere destinate alla difesa nazionale. 
 
  Fanno parimenti parte del demanio pubblico,  se  appartengono  allo
Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate;  gli  aerodromi;
gli  acquedotti;  gli  immobili  riconosciuti  d'interesse   storico,
archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le  raccolte
dei musei, delle pinacoteche, degli  archivi,  delle  biblioteche;  e
infine gli altri beni che sono dalla  legge  assoggettati  al  regime
proprio del demanio pubblico.