(CODICE CIVILE-art. 825)
                              Art. 825. 
 
                 (Diritti demaniali su beni altrui). 
 
  Sono parimenti soggetti al regime del demanio  pubblico  i  diritti
reali che spettano allo Stato, alle provincie e  ai  comuni  su  beni
appartenenti  ad  altri  soggetti,  quando  i  diritti  stessi   sono
costituiti per l'utilita' di alcuno dei beni indicati dagli  articoli
precedenti o per il  conseguimento  di  fini  di  pubblico  interesse
corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.