(CODICE CIVILE-art. 826)
                              Art. 826. 
 
       (Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni). 
 
  I beni appartenenti allo Stato, alle provincie e ai comuni, i quali
non siano della specie di quelli indicati dagli articoli  precedenti,
costituiscono il patrimonio dello  Stato  o,  rispettivamente,  delle
provincie e dei comuni. 
 
  Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che
a norma delle leggi in materia  costituiscono  il  demanio  forestale
dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la  disponibilita'
ne e' sottratta  al  proprietario  del  fondo,  le  cose  d'interesse
storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico,  da
chiunque e  in  qualunque  modo  ritrovate  nel  sottosuolo,  i  beni
costituenti la dotazione della Corona, le caserme, gli armamenti, gli
aeromobili militari e le navi da guerra. 
 
  Fanno  parte  del   patrimonio   indisponibile   dello   Stato   o,
rispettivamente, delle  provincie  e  dei  comuni,  secondo  la  loro
appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con  i
loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.