(CODICE CIVILE-art. 828)
                              Art. 828. 
 
            (Condizione giuridica dei beni patrimoniali). 
 
  I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie
e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li  concernono
e, in quanto non e' diversamente disposto, alle regole  del  presente
codice. 
 
  I beni che fanno parte del  patrimonio  indisponibile  non  possono
essere sottratti alla loro destinazione, se non  nei  modi  stabiliti
dalle leggi che li riguardano.