Art. 340. 
 
          Margine di solvibilita' disponibile nei rami vita 
 
  1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell'impresa che
esercita i rami vita, l'ISVAP  puo'  autorizzare  a  comprendere  nel
margine di solvibilita' disponibile, per  periodi  singolarmente  non
superiori  a  dodici  mesi,   una   aliquota   degli   utili   futuri
dell'impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal  regolamento
di cui all'articolo 44, comma 4. 
  2. Ai fini della richiesta di cui al comma  1,  l'impresa  presenta
una relazione, redatta e sottoscritta dall'attuario  incaricato,  che
convalidi la plausibilita' della realizzazione  di  detti  utili  nel
futuro ed un piano che  illustri  come  in  seguito  potranno  essere
rispettati  i  limiti,  anche  in  relazione  al  venir  meno   della
possibilita' di  utilizzo  degli  utili  futuri,  alla  scadenza  del
periodo transitorio.