Art. 342. 
 
                   Partecipazioni gia' autorizzate 
 
  1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le  partecipazioni
qualificate  o  di  controllo   gia'   consentite   in   applicazione
dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20. 
 
          Nota all'art. 342: 
                - L'art. 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e'  il
          seguente: 
              «Art.    10    (Autorizzazioni    all'assunzione     di
          partecipazioni di controllo e di partecipazioni qualificate
          nel  capitale  di   imprese   di   assicurazione).   -   1.
          L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi,
          di azioni o quote di imprese di assicurazione, da  chiunque
          effettuate, direttamente  o  per  il  tramite  di  societa'
          controllate, societa' fiduciarie o per interposta  persona,
          quando  comportino  l'assunzione  di   una   partecipazione
          qualificata,  ovvero  del  controllo  dell'impresa,  tenuto
          anche  conto  delle   azioni   o   quote   gia'   possedute
          direttamente od indirettamente, deve essere preventivamente
          autorizzata dall'ISVAP, il quale  deve  pronunciarsi  entro
          tre   mesi   dalla   comunicazione.   L'autorizzazione   e'
          necessaria anche per l'acquisizione del  controllo  di  una
          societa' che si trovi a sua volta in posizione di controllo
          del capitale di un'impresa di assicurazione. 
              2.  Ai  fini  della  presente  legge  una  societa'  si
          considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359  del
          codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le
          societa' in cui un altro soggetto, in base ad  accordi  con
          altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di
          voto, ovvero ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare  la
          maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato  di
          voto qualsiasi accordo tra i soci  che  regola  l'esercizio
          del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve
          essere, entro quarantotto ore dalla data  di  stipulazione,
          comunicato all'ISVAP. 
              2-bis.  Ai  fini  della  presente  legge  si  considera
          partecipazione  qualificata  il  fatto   di   detenere   in
          un'impresa di assicurazione, direttamente o per il  tramite
          di societa' controllate, societa' fiduciarie  o  interposta
          persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei  diritti
          di voto. Si considera altresi'  partecipazione  qualificata
          quella che, pur restando  al  di  sotto  del  limite  sopra
          indicato, dia comunque, in virtu'  di  particolari  accordi
          con l'impresa  in  cui  e'  detenuta,  la  possibilita'  di
          esercitare su questa un'influenza notevole,  ancorche'  non
          dominante. 
              3. Il diritto di voto  inerente  alle  azioni  o  quote
          acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non puo'  essere
          esercitato prima della comunicazione del  provvedimento  di
          autorizzazione ne' dopo la comunicazione del  provvedimento
          di rifiuto, sospensione o  revoca  dell'autorizzazione.  In
          caso di inosservanza, la  deliberazione  dell'assemblea  e'
          impugnabile a norma dell'art. 2377 del  codice  civile  se,
          senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla
          votazione,  non  sarebbe  stata  raggiunta  la   necessaria
          maggioranza. La impugnazione  puo'  essere  proposta  anche
          dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non puo'  essere
          esercitato il diritto di voto sono computate ai fini  della
          regolare costituzione dell'assemblea. 
              4. Se un soggetto, autorizzato ai sensi  del  comma  1,
          perde alcuna delle condizioni  che  hanno  resa  necessaria
          l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP  entro
          trenta giorni. Nel caso in cui la perdita delle  condizioni
          sia conseguenza di un'operazione che comporti  l'assunzione
          del  controllo  o   di   una   partecipazione   qualificata
          dell'impresa di assicurazione da parte di un altro soggetto
          l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP
          5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti  o
          imprese di Stati che  non  applichino  il  principio  della
          reciprocita'   di   trattamento,   imponendo   disposizioni
          discriminatorie  o  applicando  clausole   aventi   effetti
          analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da  parte
          di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda  di
          autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato, su proposta del quale il  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  puo',   entro   un   mese   dalla
          comunicazione, anche per  ragioni  essenziali  di  economia
          nazionale, vietare l'autorizzazione».