Art. 566 
Norme di spesa per il patrimonio storico della prima guerra mondiale 
 
1. Per l'attuazione delle disposizioni del libro II, titolo II,  capo
VI, sezione II, e' autorizzata la spesa annua di  euro  170.431,00  a
decorrere dal 2001, incrementata di euro 200.000,00 a  decorrere  dal
2008, che grava sullo stato di previsione del Ministero per i beni  e
le attivita' culturali. 
2. Per l'attuazione del comma 3 e' autorizzato un limite  di  impegno
quindicennale pari a euro  516.457,00  annui  a  decorrere  dall'anno
2001. 
3. I soggetti di cui all'articolo 256, comma 1, lettere b) e c), sono
autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico  del
bilancio dello Stato, nei limiti  di  cui  al  comma  2.  Si  applica
l'articolo 262, comma 2. Con decreto del Ministro per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  sono  determinati  criteri  e   modalita'   per
l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte
dei soggetti beneficiari e i controlli. 
4. Le funzioni di cui  agli  articoli  257,  258,  259  e  260,  sono
esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo. 
5. Le risorse disponibili dal 1° gennaio 2004 e autorizzate ai  sensi
del comma 2 sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i  beni
e le attivita' culturali ai progetti relativi  alle  zone  di  guerra
piu' direttamente interessate  dagli  eventi  bellici  del  1916-1917
sugli altopiani vicentini. 
6. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai
sensi dei commi 2 e 3, sono autorizzati ulteriori limiti  di  impegno
quindicennali pari a euro 400.000,00 annui a  decorrere  da  ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010.