Art. 566 Norme di spesa per il patrimonio storico della prima guerra mondiale 1. Per l'attuazione delle disposizioni del libro II, titolo II, capo VI, sezione II, e' autorizzata la spesa annua di euro 170.431,00 a decorrere dal 2001, incrementata di euro 200.000,00 a decorrere dal 2008, che grava sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. Per l'attuazione del comma 3 e' autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a euro 516.457,00 annui a decorrere dall'anno 2001. 3. I soggetti di cui all'articolo 256, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 2. Si applica l'articolo 262, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono determinati criteri e modalita' per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli. 4. Le funzioni di cui agli articoli 257, 258, 259 e 260, sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo. 5. Le risorse disponibili dal 1° gennaio 2004 e autorizzate ai sensi del comma 2 sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai progetti relativi alle zone di guerra piu' direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini. 6. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 2 e 3, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali pari a euro 400.000,00 annui a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.