Art. 568
Manutenzione  degli alloggi di servizio, modalita' di riscossione del
                      canone e sua destinazione

1.  Il Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti iscritti
su   apposito   capitolo   del  proprio  stato  di  previsione,  alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui al libro
II,  titolo II, capo VII, sezione I, alla gestione degli edifici e al
versamento  dei  relativi  canoni,  operando  le conseguenti ritenute
stipendiali  per  le  somme  dovute  dai  sublocatari  da  versare in
tesoreria  con  imputazione  al  capo  X delle entrate statali per la
successiva  riassegnazione  allo  stato  di  previsione del Ministero
della difesa, ai sensi dell'articolo 549.