Art. 679 
 
Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al Servizio  di  stato
                   maggiore dell'Esercito italiano 
 
1. Possono svolgere  funzioni  di  stato  maggiore  e  ricoprire  gli
incarichi di particolare rilievo negli stati maggiori dei  comandi  e
negli enti centrali e  periferici,  determinati  dal  Capo  di  stato
maggiore dell'Esercito italiano, gli ufficiali  superiori  che  hanno
assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le  attribuzioni
specifiche previsti dal codice, per l'avanzamento al grado superiore,
riportando la qualifica di eccellente,  e  hanno  superato  il  corso
superiore di Stato maggiore interforze. 
2. Gli incarichi di cui al comma 1, da assegnare agli  ufficiali  che
rivestono il grado di maggiore ovvero tenente colonnello,  non  hanno
natura dirigenziale.