Art. 679 Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al Servizio di stato maggiore dell'Esercito italiano 1. Possono svolgere funzioni di stato maggiore e ricoprire gli incarichi di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal codice, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso superiore di Stato maggiore interforze. 2. Gli incarichi di cui al comma 1, da assegnare agli ufficiali che rivestono il grado di maggiore ovvero tenente colonnello, non hanno natura dirigenziale.