Art. 212. 
 
  Nei pozzi ove si effettua il trasporto di personale e materiale con
macchine di estrazione che consentano una  velocita'  superiore  a  5
m/sec, o solo trasporto di  materiale  con  macchine  che  consentano
velocita' superiori a 10 m/sec,  oltre  agli  apparecchi  di  cui  al
precedente articolo, devono essere applicati  i  seguenti  apparecchi
sussidiari: 
    1) un indicatore registratore della velocita', disposto  in  modo
da essere visibile dal posto di manovra dell'arganista.  I  diagrammi
giornalieri devono essere conservati per tre mesi; 
    2) un dispositivo ad azione regolabile che comanda  il  freno  di
servizio; 
    3)  un'apparecchiatura  automatica  per  liberare  il  freno   di
sicurezza   se   manchi   o   diminuisca   sensibilmente    l'energia
alimentatrice della macchina di estrazione,  o  se  la  velocita'  di
marcia delle gabbie  superi  del  20  per  cento  il  valore  massimo
previsto rispettivamente per il  servizio  di  estrazione  o  per  il
trasporto del personale. 
  La velocita' massima consentita per il trasporto delle personale e'
di 10 m/sec.