Art. 509. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta' 1. Il personale di cui al presente titolo e' collocato a riposo d'ufficio dal 1 settembre successivo alla data di compimento del 65 anno di eta'; a domanda, dal 1 settembre successivo al compimento del 40 anno di servizio utile al pensionamento. 2. Il personale in servizio al 1 ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di eta' e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, puo' essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di eta'. 3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, puo' essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'. 4. Le richieste di permanenza in servizio devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del 65 anno di eta'. 5. Al personale di cui al presente titolo e' attribuita altresi', come alla generalita' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facolta' di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposto per essi previsti. 6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata al 1 ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.