Art. 513. 
                          Organi competenti 
 
  1. I provvedimenti di  collocamento  a  riposo  sono  adottati  dal
provveditore agli studi sia per il  personale  appartenente  a  ruoli
provinciali sia per il personale appartenente a ruoli nazionali. 
  2. I provvedimenti di accettazione delle dimissioni  sono  adottati
dal provveditore agli studi per il  personale  appartenente  a  ruoli
provinciali e dal direttore generale o  capo  del  servizio  centrale
competente per il personale appartenente a ruoli nazionali. 
  3. I provvedimenti di decadenza e di  dispensa  sono  adottati  dal
provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale,
se trattasi di personale docente della scuola materna,  elementare  e
media o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi
di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore. Per il  personale  appartenente  ai  ruoli  nazionali,  il
provvedimento di decadenza e di dispensa e'  adottato  dal  Ministero
della pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio  nazionale  della
pubblica istruzione.