(Codice della navigazione-art. 913)
                              Art. 913. 
(Cessazione dal contratto a tempo indeterminato per volonta'  di  una
                            delle parti). 
 
  Il contratto di lavoro a tempo  indeterminato  cessa  per  volonta'
dell'esercente o  del  lavoratore,  purche'  ne  sia  dato  preavviso
all'altro contraente nei termini stabiliti dalle norme corporative  o
in mancanza dagli usi.