(Codice della navigazione-art. 914)
                              Art. 914. 
               (Risoluzione di diritto del contratto). 
 
  Il contratto si risolve di diritto: 
  1) in caso di morte del lavoratore; 
  2) quando il lavoratore e' cancellato dagli albi  o  dal  registro,
ovvero sospesa o interdetto dal titolo professionale o dall'esercizio
della professione aeronautica; 
  3) in caso di revoca, da parte di chi esercita la patria potesta' o
la tutela, del consenso all'iscrizione del minore degli anni diciotto
nel registro di cui all'articolo 735; 
  4) in caso di ritiro della  licenza  del  lavoratore  prevista  dal
regolamento.