(Codice della navigazione-art. 915)
                              Art. 915. 
              (Presunzione di perdita dell'aeromobile). 
 
  Quando si presume che l'aeromobile sia  perduto,  il  contratto  di
lavoro si considera risolto, nei confronti degli eredi  presunti  del
lavoratore e degli altri aventi  diritto,  nel  giorno  successivo  a
quello al quale risalgono le ultime notizie.