(Codice della navigazione-art. 916)
                              Art. 916. 
  (Facolta' di risoluzione del contratto da parte dell'esercente). 
 
  L'esercente ha facolta', in qualunque tempo e luogo,  di  risolvere
il contratto, salvi i diritti spettanti al lavoratore. 
 
  Tuttavia,  in  caso  di  cattura,  di  malattia  o  di  ferita  del
lavoratore, l'esercente non puo' avvalersi di tale facolta' prima del
decorso del periodo fissato dalle norme  corporative  o  in  mancanza
dagli usi.