Art. 917.
(Cambiamento dell'esercente).
In caso di cambiamento dell'esercente, il nuovo esercente succede
al precedente in tutti i diritti ed obbligbi derivanti dai contratti
di lavoro, ma il lavoratore puo' chiedere la risoluzione del
contratto.
Se l'aeromobile e' in viaggio, la risoluzione puo' essere chiesta
solo all'arrivo in un aeroporto nazionale.