(Codice della navigazione-art. 917)
                              Art. 917. 
                    (Cambiamento dell'esercente). 
 
  In caso di cambiamento dell'esercente, il nuovo  esercente  succede
al precedente in tutti i diritti ed obbligbi derivanti dai  contratti
di  lavoro,  ma  il  lavoratore  puo'  chiedere  la  risoluzione  del
contratto. 
 
  Se l'aeromobile e' in viaggio, la risoluzione puo'  essere  chiesta
solo all'arrivo in un aeroporto nazionale.