(CODICE CIVILE-art. 834)
                              Art. 834. 
 
              (Espropriazione per pubblico interesse). 
 
  Nessuno puo' essere privato in tutto o in parte  dei  beni  di  sua
proprieta', se  non  per  causa  di  pubblico  interesse,  legalmente
dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennita'. 
 
  Le  norme  relative  all'espropriazione  per  causa   di   pubblico
interesse sono determinate da leggi speciali.