(CODICE CIVILE-art. 835)
                              Art. 835. 
 
                           (Requisizioni). 
 
  Quando ricorrono gravi e urgenti necessita' pubbliche,  militari  o
civili, puo' essere  disposta  la  requisizione  dei  beni  mobili  o
immobili. Al proprietario e' dovuta una giusta indennita'. 
 
  Le norme relative  alle  requisizioni  sono  determinate  da  leggi
speciali.