(CODICE CIVILE-art. 837)
                              Art. 837. 
 
                             (Ammassi). 
 
  Allo scopo di regolare la  distribuzione  di  determinati  prodotti
agricoli o industriali nell'interesse della produzione nazionale sono
costituiti gli ammassi. 
 
  Le norme per  il  conferimento  dei  prodotti  negli  ammassi  sono
contenute in leggi speciali.