(CODICE CIVILE-art. 838)
                              Art. 838. 
 
(Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o  di
                   prevalente interesse pubblico). 
 
  Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia,  nonche'  le
norme dell'ordinamento  corporativo  e  le  disposizioni  particolari
concernenti beni determinati, quando  il  proprietario  abbandona  la
conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che  interessano
la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle  esigenze
della produzione stessa, puo' farsi luogo all'espropriazione dei beni
da parte dell'autorita' amministrativa, premesso il pagamento di  una
giusta indennita'. 
 
  La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per
effetto di nuocere gravemente al decoro delle citta' o  alle  ragioni
dell'arte, della storia o della sanita' pubblica.