Art. 570 Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. L'onere derivante dall'attuazione delle norme sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui al libro IV, titolo V, grava sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.