Art. 570
Copertura  finanziaria  degli  oneri  derivanti dall'attuazione delle
norme  sullo  stato  degli  ufficiali  dell'Esercito  italiano, della
             Marina militare e dell'Aeronautica militare

1.   L'onere   derivante  dall'attuazione  delle  norme  sullo  stato
giuridico   degli  ufficiali  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare  e  dell'Aeronautica  militare di cui al libro IV, titolo V,
grava sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
della difesa.