Art. 575
Oneri per il riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento,
stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle
                            Forze armate

1.  All'onere derivante dal riordino dei ruoli e dalla modifica delle
norme  sul reclutamento, sullo stato e sull'avanzamento del personale
non direttivo e non dirigente delle Forze armate, di cui al libro IV,
titolo  II, capi IV, V, VI, VII sezione III, e capo VIII; titolo III,
capi  V,  VI,  VII,  VIII,  IX  e X; titolo IV, capi III, IV, V e VI;
titolo VII, capi XIII, XIV e XV, si provvede ai sensi dell'articolo 1
della legge 29 aprile 1995, n. 130.
 
          Nota all'art. 575:
             -  Il  testo dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1995,
          n.  130  (Delega  al Governo in materia di procedure per la
          disciplina  del  rapporto d'impiego e per il riordino delle
          carriere,  delle  attribuzioni  e dei trattamenti economici
          delle  Forze  di  polizia e delle Forze armate), pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  29  aprile  1995,  n. 99, e' il
          seguente:
             «Art. 1. - 1. I decreti legislativi di cui agli articoli
          2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono adottati entro
          il 15 maggio 1995.
             2.  Restano  salvi  gli  effetti  prodottisi  e gli atti
          compiuti  in  applicazione delle disposizioni richiamate al
          comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga.
             3.  Gli  effetti  giuridici  ed  economici  del  decreto
          legislativo di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992,
          n. 216, decorrono dalla data del 1° settembre 1995.
             4.  All'onere  derivante  dall'attuazione della presente
          legge,  valutato  complessivamente  in lire 153.000 milioni
          per  l'anno  1995,  lire  442.000 milioni per l'anno 1996 e
          lire  450.000  milioni  per  l'anno  1997  e  a  regime, si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1995-1997,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero   del   tesoro   per   l'anno  1995,  allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero dell'interno.
             5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».