Art. 575 Oneri per il riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate 1. All'onere derivante dal riordino dei ruoli e dalla modifica delle norme sul reclutamento, sullo stato e sull'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate, di cui al libro IV, titolo II, capi IV, V, VI, VII sezione III, e capo VIII; titolo III, capi V, VI, VII, VIII, IX e X; titolo IV, capi III, IV, V e VI; titolo VII, capi XIII, XIV e XV, si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.
Nota all'art. 575: - Il testo dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130 (Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1995, n. 99, e' il seguente: «Art. 1. - 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono adottati entro il 15 maggio 1995. 2. Restano salvi gli effetti prodottisi e gli atti compiuti in applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga. 3. Gli effetti giuridici ed economici del decreto legislativo di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, decorrono dalla data del 1° settembre 1995. 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 153.000 milioni per l'anno 1995, lire 442.000 milioni per l'anno 1996 e lire 450.000 milioni per l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».