Art. 580
Oneri   per   le  consistenze  organiche  complessive  dell'Arma  dei
                             carabinieri

1.  In  relazione  alla  necessita'  di  procedere  alla  progressiva
sostituzione  dei  carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' attivato un
programma  di  arruolamento  di  contingenti  annui di carabinieri in
ferma  quadriennale  entro  il  limite  di spesa di euro 60 milioni a
decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessita' di assicurare
nei  successivi  esercizi  finanziari  la  completa  sostituzione del
contingente di ausiliari.
2.  In  relazione  alle  esigenze di cui al comma 1, e fermo restando
quanto  ivi  previsto,  a  decorrere  dall'anno  2003  e' autorizzata
l'ulteriore  spesa  di  euro  17  milioni  per  l'arruolamento  di un
contingente  aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale ai sensi
dell'articolo 800.
3.  A  completamento  del  programma  di sostituzione dei carabinieri
ausiliari  di  cui  al  comma 1, e fermo restando quanto previsto dal
comma  2,  l'Arma dei carabinieri e' autorizzata, nel limite di spesa
di  euro  300  milioni  a  decorrere  dall'anno  2006,  ad  arruolare
contingenti  annui  di  carabinieri  in  ferma  quadriennale ai sensi
dell'articolo 800.
4.  Per  esigenze  connesse  con  la  prevenzione  e il contrasto del
terrorismo,  anche  internazionale, e della criminalita' organizzata,
l'Arma  dei  carabinieri  e'  autorizzata,  in deroga all'articolo 1,
comma  95,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  a effettuare
reclutamenti  straordinari,  entro  un  limite  di  spesa  di euro 10
milioni a decorrere dall'anno 2008.
 
          Note all'art. 580:
             -  Il  testo  dell'articolo  39  della legge 27 dicembre
          1997,  n.  449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
          pubblica),   pubblicata   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta   Ufficiale  30  dicembre  1997,  n.  302,  e'  il
          seguente:
             «Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
             2.   Per   le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale   della   scuola   dall'articolo  40,  il  numero
          complessivo  dei dipendenti in servizio e' valutato su basi
          statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
          con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica.  Per  l'anno  1998,  il predetto
          decreto  e'  emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno,
          con  l'obiettivo  della riduzione complessiva del personale
          in  servizio  alla data del 31 dicembre 1998, in misura non
          inferiore  all'1  per cento rispetto al numero delle unita'
          in  servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre
          1999   viene   assicurata  una  riduzione  complessiva  del
          personale  in  servizio in misura non inferiore all'1,5 per
          cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data
          del  31  dicembre  1997.  Per l'anno 2000 e' assicurata una
          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
          68.  Nell'ambito  della programmazione e delle procedure di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi  espletati  alla  data  del 30 settembre 1999. Per
          ciascuno  degli  anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
          Stato  anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
          pubblici  non economici con organico superiore a 200 unita'
          sono  tenuti  a  realizzare  una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 2002.
             2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto  delle
          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno.
             3.   Per   consentire   lo   sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
             3-bis.   A   decorrere   dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da emanare a
          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle
          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno
          adempimento dei compiti istituzionali.
             3-ter.   (abrogato   dalla   lettera   a)  del  comma  1
          dell'articolo 66, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).
             4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1
          a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di
          personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
             5.  Per  il  potenziamento  delle attivita' di controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.
             6.  Al  fine  di  potenziare  la vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo
          delle  Direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale; il predetto Istituto provvede a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al Servizio
          ispettivo.
             7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro per
          la  funzione  pubblica  e  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica, entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   previo   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari,  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
             8.  Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita':
              a)  i  concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
              b)  il  numero  dei  posti  da mettere a concorso nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
              c)  i  concorsi  consistono  in  una prova attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;
              d)  la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente
          nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
              e)  ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad  una sola
          procedura concorsuale.
             9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi  si applicano le
          disposizioni  dell'articolo  11,  commi  settimo  e ottavo,
          della   legge   4  agosto  1975,  n.  397,  in  materia  di
          graduatoria   unica  nazionale,  quelle  dell'articolo  10,
          ultimo   comma,  della  stessa  legge,  con  esclusione  di
          qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
          2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
             10.  Per  assicurare  forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'articolo
          55,  comma  2, lettera b), del decreto del Presidente della
          Repubblica  27  marzo  1992,  n.  287,  due aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
             11.  Dopo  l'immissione in servizio del personale di cui
          al  comma  5, si procede alla riduzione proporzionale delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
          ruoli.
             12. (omissis)
             13.  Le  graduatorie  dei concorsi per esami, indetti ai
          sensi  dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3
          febbraio   1993,   n.   29,   e  successive  modificazioni,
          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
             14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
          marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
             15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel
          limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste
          dal  comma  3,  personale  dotato di alta professionalita',
          anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla
          rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3,
          comma  5,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione
          delle  necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a
          seguito  di  provvedimenti  legislativi  di attribuzione di
          nuove  e  specifiche competenze alle stesse amministrazioni
          dello  Stato.  Si  applicano  per  le  assunzioni di cui al
          presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
             16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi  precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1°  gennaio  1994  secondo  quanto previsto
          dall'articolo  1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549,  che  richiama le disposizioni di cui all'articolo 22,
          comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
             17.   Il   termine   del   31  dicembre  1997,  previsto
          dall'articolo  12,  comma  3, del decreto-legge 31 dicembre
          1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
          di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data
          di  entrata  in vigore dei provvedimenti di revisione degli
          ordinamenti  professionali  e,  comunque,  non  oltre il 31
          dicembre 1998.
             18.  Allo  scopo  di ridurre la spesa derivante da nuove
          assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili,
          salvo  che  per  le Forze armate, le Forze di polizia ed il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
          puo'  essere  inferiore  al  50  per cento delle assunzioni
          autorizzate  salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni  di  personale.  Per  le amministrazioni che non
          hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale
          pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le
          assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivate
          deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.
          L'eventuale  trasformazione  a tempo pieno puo' intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
             18-bis.  E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarita' di
          uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro.
             19.  Le  regioni,  le  province  autonome di Trento e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.
             20.   Gli   enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
             20-bis.  Le  amministrazioni pubbliche alle quali non si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
          proprie  politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario
          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'
          restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.
             20-ter.     Le     ulteriori     economie    conseguenti
          all'applicazione   del  presente  articolo,  realizzate  in
          ciascuna   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici  con  organico  superiore a duecento unita', sono
          destinate,  entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di cui
          all'articolo  43,  comma  5, ai fondi per la contrattazione
          integrativa   di   cui   ai  vigenti  contratti  collettivi
          nazionali  di  lavoro ed alla retribuzione di risultato del
          personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai
          sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
          e  gli  enti  che  abbiano  proceduto  a ridurre la propria
          consistenza  di personale di una percentuale superiore allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione   annua  di  cui  al  comma  2  possono  comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite.
             21.   Per   le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale
          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga
          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
             22.  Al  fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi  di  un  contingente  integrativo di personale in
          posizione  di  comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
          di  cinquanta  unita', appartenente alle amministrazioni di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici  economici.  Si applicano le disposizioni previste
          dall'articolo  17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
          127.  Il  personale  di  cui  al presente comma mantiene il
          trattamento  economico fondamentale delle amministrazioni o
          degli  enti  di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
          carico  di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
          al   presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e  il
          trattamento  economico accessorio spettanti al personale di
          ruolo  della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu'
          favorevoli.  Il  servizio prestato presso la Presidenza del
          Consiglio   dei   ministri  e'  valutabile  ai  fini  della
          progressione della carriera e dei concorsi.
             23.  All'articolo  9,  comma  19,  del  decreto-legge 1°
          ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28  novembre  1996,  n. 608, le parole: «31 dicembre
          1997»  sono  sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».
          Al  comma  18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
          n.  549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera
          c),  della  legge  15  maggio  1997,  n. 127, le parole «31
          dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
          1998».  L'eventuale  trasformazione  dei contratti previsti
          dalla  citata  legge  n.  549  del 1995 avviene nell'ambito
          della  programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
          articolo.
             24.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma
          115,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662, l'entita'
          complessiva  di  giovani iscritti alle liste di leva di cui
          all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica
          14  febbraio  1964,  n.  237,  da  ammettere annualmente al
          servizio  ausiliario  di  leva  nelle  Forze di polizia, e'
          incrementato  di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di
          Stato,  all'Arma  dei carabinieri ed al Corpo della guardia
          di   finanza,  in  proporzione  alle  rispettive  dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo.
             25.   Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime  orario  adottato.  I decreti di cui all'articolo 1,
          comma  58-bis,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997,  n.  140,  devono essere emanati entro novanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge. In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di
          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
             26.  Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al
          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
          dipendente.
             27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della L.
          23  dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro
          a  tempo  parziale,  si  applicano  al personale dipendente
          delle  regioni e degli enti locali finche' non diversamente
          disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
             28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo
          1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          polizia  tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
          settembre  1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste
          dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, non e' opponibile il segreto d'ufficio».
             -  Il  testo  dell'articolo  1, comma 95, della legge 30
          dicembre  2004, n. 311, citata nelle note all'articolo 528,
          e' il seguente:
             «95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni
          dello  Stato,  anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie,
          incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del   decreto   legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
          successive modificazioni, agli enti pubblici non economici,
          agli  enti  di ricerca ed agli enti di cui all'articolo 70,
          comma  4,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
          successive  modificazioni, e' fatto divieto di procedere ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione
          delle  assunzioni  relative  alle  categorie  protette.  Il
          divieto  si  applica  anche  alle  assunzioni dei segretari
          comunali   e   provinciali  nonche'  al  personale  di  cui
          all'articolo  3  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165,   e  successive  modificazioni.  Per  le  regioni,  le
          autonomie  locali  ed  il  Servizio  sanitario nazionale si
          applicano  le  disposizioni  di cui al comma 98. Sono fatte
          salve  le  norme  speciali  concernenti  le  assunzioni  di
          personale  contenute:  nell'articolo 3, commi 59, 70, 146 e
          153,  e  nell'articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre
          2003,  n. 350; nell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio
          2004,  n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          marzo 2004, n. 87, nell'articolo 1, comma 2, della legge 27
          marzo  2004,  n.  77,  e  nell'articolo 2, comma 2-ter, del
          decreto-legge  27  gennaio  2004,  n.  16,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte
          salve  le  assunzioni connesse con la professionalizzazione
          delle  Forze  armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
          331,  al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla
          legge  23  agosto 2004, n. 226. Sono, altresi', fatte salve
          le  assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della
          Repubblica   25  agosto  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai
          D.P.C.M.   27   luglio   2004,  pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.  224  del  23  settembre  2004,  non  ancora
          effettuate  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge.  E'  consentito,  in  ogni  caso,  il  ricorso  alle
          procedure di mobilita', anche intercompartimentale».