Art. 582 
Oneri per la progressiva riduzione  dell'organico  complessivo  delle
                            Forze armate 
 
1. Gli oneri derivanti dalla graduale riduzione  a  190  mila  unita'
dell'organico  delle  Forze  armate,  a  esclusione   dell'Arma   dei
carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza  e  del  Corpo  delle
capitanerie di porto,  a  seguito  della  trasformazione  progressiva
dello strumento  militare  in  professionale,  sono  determinati  nei
seguenti importi in euro: 
a) per l'anno 2009: 412.358.865,24; 
b) per l'anno 2010: 431.674.353,27; 
c) per l'anno 2011: 451.428.829,66; 
d) per l'anno 2012: 459.330.620,21; 
e) per l'anno 2013: 467.671.399,13; 
f) per l'anno 2014: 474.695.212,96; 
g) per l'anno 2015: 482.597.003,52; 
h) per l'anno 2016: 488.742.840,62; 
i) per l'anno 2017: 495.327.666,08; 
l) per l'anno 2018: 503.229.456,64; 
m) per l'anno 2019: 509.814.282,10; 
n) per l'anno 2020 (regime): 511.131.247,19. 
2. Fino  all'anno  2020,  se  il  tasso  di  incremento  degli  oneri
individuato dal comma 1 risulta superiore al tasso di incremento  del
prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nella decisione di
finanza pubblica, come  risultante  dalle  conseguenti  deliberazioni
parlamentari,  la  legge   di   stabilita'   quantifica,   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196,  la  quota  dell'onere,  relativo  all'anno  di  riferimento,
corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione. 
 
          Note all'art. 582: 
             - Il testo dell'articolo 11, comma 3, lettera h),  della
          legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  citata   nelle   note
          all'articolo 559, e' il seguente: 
             «Art.  11  (Manovra   di   finanza   pubblica).-   1.-2.
          (omissis). 
             3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente  norme
          tese a realizzare effetti  finanziari  con  decorrenza  nel
          triennio considerato dal  bilancio  pluriennale.  Essa  non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
              a)-l) (omissis) 
              h) altre regolazioni  meramente  quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; ».