Art. 584 
               Riduzione di oneri per le Forze armate 
 
1. In  coerenza  con  il  processo  di  revisione  organizzativa  del
Ministero  della  difesa  e  con  la  politica  di  riallocazione   e
ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante  l'impiego
in  mansioni  tipicamente  operative  del  personale  utilizzato  per
compiti strumentali, gli oneri previsti dagli  articoli  582  e  583,
sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del  40  per  cento  a
decorrere dall'anno 2010. 
2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma  1  per  la
parte  eccedente  il  7  per  cento,  possono  essere  conseguiti  in
alternativa anche parziale  alle  modalita'  ivi  previste,  mediante
specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero  della
difesa in altri settori di spesa. 
3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire  economie  di  spesa
per un importo non inferiore a euro 304 milioni a decorrere dall'anno
2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli  obiettivi
di risparmio di cui al presente comma, in  caso  di  accertamento  di
minori economie, si provvede a ridurre le  dotazioni  complessive  di
parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa a
eccezione di quelle relative alle competenze spettanti  al  personale
del dicastero medesimo.