Art. 680 
 
      Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere 
 
1. Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria,
del  genio  militare  e  del  Corpo  degli  ingegneri   dell'Esercito
italiano,  di  cui  all'articolo  1015,  comma  1,  del  codice,  per
conseguire  l'abilitazione   all'esercizio   della   professione   di
ingegnere, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: 
a) aver conseguito la laurea in ingegneria, oppure aver compiuto  con
successo i corsi della scuola di applicazione; 
b) essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei
titoli di studi di cui alla lettera a), in qualunque grado e  per  un
periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in
ingegneria e di quattro anni per gli  altri,  in  uno  o  piu'  degli
uffici e stabilimenti individuati  con  decreto  del  Ministro  della
difesa; 
c) aver effettivamente, per le  loro  cognizioni  tecniche  e  per  i
servizi prestati, i requisiti per progettare  e  dirigere  lavori  di
ingegneria. 
2. I requisiti di cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1,  sono
dimostrati con la presentazione dello stato  di  servizio,  e  per  i
laureati anche del  titolo  accademico.  Il  requisito  di  cui  alla
lettera c) e' dimostrato  con  la  presentazione  di  un  certificato
rilasciato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano. 
3. Gli ammiragli e gli ufficiali superiori del genio navale  e  delle
armi navali, di cui all'articolo  1015,  comma  1,  del  codice,  per
conseguire  l'abilitazione   all'esercizio   della   professione   di
ingegnere, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: 
a) aver conseguito la laurea in ingegneria, oppure per gli  ufficiali
delle armi navali provenienti dagli  ufficiali  del  Corpo  di  stato
maggiore,  aver  conseguito  uno  dei  brevetti  di  specializzazione
superiore tecnica della Marina militare; 
b) essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei
titoli di studio di cui alla lettera a), in qualunque grado e per  un
periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in
ingegneria e di quattro anni per gli  altri,  in  uno  o  piu'  degli
uffici e stabilimenti individuati  con  decreto  del  Ministro  della
difesa; 
c) avere effettivamente, per le loro  cognizioni  tecniche  e  per  i
servizi prestati, i requisiti per progettare  e  dirigere  lavori  di
ingegneria. 
4. I requisiti di cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  3,  sono
dimostrati con la  presentazione  dello  stato  di  servizio,  per  i
laureati anche del titolo accademico e per gli ufficiali  delle  armi
navali provenienti dagli ufficiali del Corpo di  stato  maggiore  del
brevetto di  specializzazione  superiore  tecnica  della  Marina.  Il
requisito di cui alla lettera c) e' dimostrato con  la  presentazione
di un certificato rilasciato dallo Stato maggiore della Marina. 
5. Gli ammiragli  e  gli  ufficiali  superiori  del  Corpo  di  stato
maggiore della Marina, di cui all'articolo 1015, comma 2, del codice,
per conseguire  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di
ingegnere, devono dimostrare di possedere i  requisiti  di  cui  alle
lettere b) e c) del comma 3. 
6. Gli  ufficiali  generali  e  gli  ufficiali  superiori  del  genio
aeronautico e delle armi dell'Aeronautica, di cui all'articolo  1015,
comma 1, del  codice,  per  conseguire  l'abilitazione  all'esercizio
della professione di ingegnere,  devono  dimostrare  di  possedere  i
seguenti requisiti: 
a) avere conseguito la laurea in ingegneria, oppure di aver  compiuto
con successo i corsi della scuola di applicazione; 
b) essere stati destinati posteriormente al conseguimento di uno  dei
titoli di studio di cui alla lettera a), in qualunque grado e per  un
periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in
ingegneria e di quattro anni per gli  altri,  in  uno  o  piu'  degli
uffici e stabilimenti individuati  con  decreto  del  Ministro  della
difesa; 
c) avere effettivamente, per le loro  cognizioni  tecniche  e  per  i
servizi prestati, i requisiti per progettare  e  dirigere  lavori  di
ingegneria. 
7. I requisiti di cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  6,  sono
dimostrati con la presentazione dello stato  di  servizio,  e  per  i
laureati anche del  titolo  accademico.  Il  requisito  di  cui  alla
lettera c) e' dimostrato  con  la  presentazione  di  un  certificato
rilasciato dall'ufficiale generale capo del  genio  aeronautico.  Per
gli ufficiali  dell'Aeronautica,  in  quest'ultimo  certificato  deve
essere esplicitamente dichiarato che il servizio prestato presso  gli
uffici e stabilimenti di cui  alla  lettera  b)  ha  avuto  carattere
tecnico. 
8. Agli effetti del computo del periodo di tempo di cui alla  lettera
b) dei commi 1, 3 e 6 possono essere cumulati i servizi prestati alle
dipendenze delle varie Forze armate e amministrazioni militari.