Art. 680 Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere 1. Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria, del genio militare e del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, di cui all'articolo 1015, comma 1, del codice, per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: a) aver conseguito la laurea in ingegneria, oppure aver compiuto con successo i corsi della scuola di applicazione; b) essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studi di cui alla lettera a), in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o piu' degli uffici e stabilimenti individuati con decreto del Ministro della difesa; c) aver effettivamente, per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati, i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria. 2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, e per i laureati anche del titolo accademico. Il requisito di cui alla lettera c) e' dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano. 3. Gli ammiragli e gli ufficiali superiori del genio navale e delle armi navali, di cui all'articolo 1015, comma 1, del codice, per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: a) aver conseguito la laurea in ingegneria, oppure per gli ufficiali delle armi navali provenienti dagli ufficiali del Corpo di stato maggiore, aver conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Marina militare; b) essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui alla lettera a), in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o piu' degli uffici e stabilimenti individuati con decreto del Ministro della difesa; c) avere effettivamente, per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati, i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria. 4. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, sono dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, per i laureati anche del titolo accademico e per gli ufficiali delle armi navali provenienti dagli ufficiali del Corpo di stato maggiore del brevetto di specializzazione superiore tecnica della Marina. Il requisito di cui alla lettera c) e' dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dallo Stato maggiore della Marina. 5. Gli ammiragli e gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina, di cui all'articolo 1015, comma 2, del codice, per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, devono dimostrare di possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 3. 6. Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio aeronautico e delle armi dell'Aeronautica, di cui all'articolo 1015, comma 1, del codice, per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: a) avere conseguito la laurea in ingegneria, oppure di aver compiuto con successo i corsi della scuola di applicazione; b) essere stati destinati posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui alla lettera a), in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o piu' degli uffici e stabilimenti individuati con decreto del Ministro della difesa; c) avere effettivamente, per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati, i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria. 7. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 6, sono dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, e per i laureati anche del titolo accademico. Il requisito di cui alla lettera c) e' dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dall'ufficiale generale capo del genio aeronautico. Per gli ufficiali dell'Aeronautica, in quest'ultimo certificato deve essere esplicitamente dichiarato che il servizio prestato presso gli uffici e stabilimenti di cui alla lettera b) ha avuto carattere tecnico. 8. Agli effetti del computo del periodo di tempo di cui alla lettera b) dei commi 1, 3 e 6 possono essere cumulati i servizi prestati alle dipendenze delle varie Forze armate e amministrazioni militari.