Art. 681 Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi 1. I titoli professionali marittimi che possono essere conseguiti dal personale militare, ai sensi dell'articolo 1016, comma 1, del codice, e i relativi requisiti, maturati durante la prestazione del servizio, sono i seguenti: a) padrone marittimo di prima classe per il traffico o padrone marittimo di prima classe per la pesca, se congiuntamente: 1) e' stato raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o corrispondente in servizio permanente; 2) sono stati compiuti 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando di unita' di dislocamento non inferiore a 200 tonnellate; 3) e' stato superato apposito esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; b) padrone marittimo di seconda classe per il traffico o padrone marittimo di seconda classe per la pesca, se congiuntamente: 1) e' stato raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o corrispondente in servizio permanente; 2) sono stati compiuti 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando di unita' di dislocamento non inferiore a 100 tonnellate o dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1.000 cavalli asse; c) marinaio autorizzato al traffico o marinaio autorizzato alla pesca, se congiuntamente: 1) e' stato raggiunto almeno il grado di sergente maggiore o corrispondente in servizio permanente o volontario; 2) sono stati compiuti 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando; d) capo barca per il traffico nello Stato, se sono stati compiuti trenta mesi di navigazione in servizio di coperta; e) meccanico navale di prima classe specializzato, se congiuntamente: 1) e' stato raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o corrispondente in servizio permanente; 2) sono stati compiuti 4 anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno alla direzione di macchina di unita' dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1.000 cavalli asse; l'abilitazione e' valida solo per navi con propulsione endotermica; f) meccanico navale di prima classe, se congiuntamente: 1) e' stato raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o corrispondente in servizio permanente; 2) sono stati compiuti 4 anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno alla direzione di macchina di unita' dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse; l'abilitazione e' valida solo per navi con propulsione endotermica; g) meccanico navale di seconda classe per motonavi, se congiuntamente: 1) e' stato raggiunto almeno il grado di sergente maggiore o corrispondente; 2) sono stati compiuti tre anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno su unita' dotate di impianti di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse; h) motorista abilitato, se sono stati compiuti almeno due anni di imbarco in servizio di macchina su unita' dotate di impianto di propulsione endotermica. 2. I titoli professionali marittimi che possono essere conseguiti dal personale militare, ai sensi dell'articolo 1016, comma 2, del codice e i relativi requisiti, maturati durante la prestazione del servizio, sono i seguenti: a) meccanico navale di prima classe, se congiuntamente: 1) e' stato raggiunto almeno il grado di maresciallo di terza classe; 2) sono stati compiuti quattro anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno su unita' dotate di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse; l'abilitazione e' valida solo per navi con propulsione endotermica; b) meccanico navale di seconda classe per motonavi, se congiuntamente: 1) e' stato raggiunto almeno il grado di sergente maggiore; 2) si e' stati addetti al servizio di macchina su mezzi nautici per almeno tre anni, dei quali almeno uno su unita' dotate di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.