Art. 132. 
 
  Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori accoppiati  e
sovrapposti, o a cilindro contrapposto a  superficie  piana  fissa  o
mobile, quali laminatoi, rullatrici,  calandre,  molini  a  cilindri,
raffinatrici, macchine tipografiche a cilindri e simili, la  zona  di
imbocco, qualora non sia  inaccessibile,  deve  essere  efficacemente
protetta per tutta la sua estensione,  con  riparo  per  impedire  la
presa e il trascinamento delle mani o di altre parti  del  corpo  del
lavoratore. 
  Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere
la zona di imbocco, le macchine di cui al primo comma debbono  essere
provviste di un dispositivo  che,  in  caso  di  pericolo,  permetta,
mediante  agevole  manovra,  di  conseguire  il  rapido  arresto  dei
cilindri. 
  Inoltre,  per  quanto  necessario  ai  fini   della   sicurezza   e
tecnicamente possibile, il lavoratore deve essere fornito e fare  uso
di appropriati attrezzi che gli consentano di eseguire le  operazioni
senza avvicinare le mani alla zona pericolosa. 
  Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi  in
cui, in relazione alla potenza, alla velocita', alle  caratteristiche
ed alle dimensioni delle macchine,  sia  da  escludersi  il  pericolo
previsto dal primo comma.