Art. 515. 
                Restituzione ai ruoli di provenienza 
 
  1. Il personale gia' appartenente  ad  altro  ruolo  del  personale
ispettivo, direttivo e docente puo' a domanda  essere  restituito  al
ruolo di provenienza con  effetto  dall'inizio  dell'anno  scolastico
successivo alla data del provvedimento di restituzione. 
  2. Il provvedimento  di  restituzione  e'  disposto  dal  direttore
generale o capo del servizio centrale  competente  per  il  personale
appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale  appartenente  ai
ruoli provinciali, dal provveditore agli studi. 
  3. Il personale direttivo puo' essere restituito  all'insegnamento,
nei casi di incapacita' o  di  persistente  insufficiente  rendimento
nello svolgimento delle funzioni,  con  provvedimento  del  direttore
generale  o  capo  del  servizio  centrale  competente,  sentito   il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 
  4. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume  in  esso
la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso
di permanenza nel ruolo stesso.