Art. 516. Riammissione in servizio 1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 2. La riammissione in servizio e' subordinata alla disponibilita' del posto o della cattedra e non puo' aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali. 3. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio. 4. Il provvedimento di riammissione in servizio e' adottato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. 5. La riammissione in servizio ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.
Nota all'art. 516: - Le disposizioni di cui al testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957 che riguardano la riammissione in servizio, sono le seguenti: "Art. 132. (Riammissione). - L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, puo' essere riammesso in servizio, sentito il parere del consiglio di amministrazione. Puo' essere riammesso in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito del matrimonio contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio. L'impiegato riammesso e' collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianita' nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione. La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto e non puo' aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale".