Art. 919.
(Indennita' in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato
per volonta' dell'esercente).
In caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato, per volonta' dell'esercente, e' dovuta al lavoratore
una indennita' pari al numero di giornate di retribuzione determinato
dalle norme corporative e in mancanza dagli usi, per ogni anno o
frazione di anno di servizio prestato.