(Codice della navigazione-art. 919)
                              Art. 919. 
(Indennita' in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato
                    per volonta' dell'esercente). 
 
  In  caso  di  cessazione  del   contratto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato, per volonta' dell'esercente, e' dovuta  al  lavoratore
una indennita' pari al numero di giornate di retribuzione determinato
dalle norme corporative e in mancanza dagli  usi,  per  ogni  anno  o
frazione di anno di servizio prestato.