(Codice della navigazione-art. 920)
                              Art. 920. 
(Indennita'  in  caso  di   risoluzione   del   contratto   a   tempo
                           indeterminato). 
 
  In  caso  di  risoluzione  del  contratto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato, e' dovuta al  lavoratore  un'indennita'  nella  misura
stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione  avvenga
per fatto imputabile al lavoratore stesso.