Art. 920.
(Indennita' in caso di risoluzione del contratto a tempo
indeterminato).
In caso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato, e' dovuta al lavoratore un'indennita' nella misura
stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga
per fatto imputabile al lavoratore stesso.