(Codice della navigazione-art. 921)
                              Art. 921. 
     (Indennita' nei caso di perdita presunta dell'aeromobile). 
 
  Se  il  contratto  di  lavoro  e'  considerato  risolto  ai   sensi
dell'articolo 915, e' dovuta una indennita'  nella  misura  stabilita
dalle norme corporative o, in mancanza, pari a due  mensilita'  della
retribuzione. 
 
  L'indennita' e' attribuita alle persone indicate  nel  primo  comma
dell'articolo 936, e ripartita  fra  di  esse  in  parti  eguali;  in
mancanza delle persone predette, l'indennita' e' devoluta alla  cassa
nazionale di previdenza per la gente dell'aria.