Art. 921.
(Indennita' nei caso di perdita presunta dell'aeromobile).
Se il contratto di lavoro e' considerato risolto ai sensi
dell'articolo 915, e' dovuta una indennita' nella misura stabilita
dalle norme corporative o, in mancanza, pari a due mensilita' della
retribuzione.
L'indennita' e' attribuita alle persone indicate nel primo comma
dell'articolo 936, e ripartita fra di esse in parti eguali; in
mancanza delle persone predette, l'indennita' e' devoluta alla cassa
nazionale di previdenza per la gente dell'aria.