Art. 922.
(Indennita' in caso di risoluzione del contratto).
Se l'esercente si avvale della facolta' di risoluzione del
contratto a tempo indeterminato senza preavviso, ai sensi
dell'articolo 916, e' dovuta al lavoratore, oltre l'indennita'
prevista nell'articolo 920, un'altra indennita' pari a tante giornate
di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di
preavviso.
Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso e' dato in
misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 913, e'
dovuta un'indennita' pari a tante giornate di retribuzione quanti
sono i giorni di preavviso mancanti.
L'indennita' non e' dovuta se la risoluzione del contratto avviene
per colpa del lavoratore.