(Codice della navigazione-art. 922)
                              Art. 922. 
         (Indennita' in caso di risoluzione del contratto). 
 
  Se  l'esercente  si  avvale  della  facolta'  di  risoluzione   del
contratto  a  tempo   indeterminato   senza   preavviso,   ai   sensi
dell'articolo  916,  e'  dovuta  al  lavoratore,  oltre  l'indennita'
prevista nell'articolo 920, un'altra indennita' pari a tante giornate
di  retribuzione,  quanti  avrebbero  dovuto  essere  i   giorni   di
preavviso. 
 
  Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso e' dato  in
misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 913,  e'
dovuta un'indennita' pari a tante  giornate  di  retribuzione  quanti
sono i giorni di preavviso mancanti. 
 
  L'indennita' non e' dovuta se la risoluzione del contratto  avviene
per colpa del lavoratore.