(Codice della navigazione-art. 923)
                              Art. 923. 
                  (Determinazione dell'indennita'). 
 
  Quando, a norma delle disposizioni di questo codice, una indennita'
e' commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto  di  lavoro,
s'intendono comprese nella retribuzione lo stipendio o la paga base e
le altre indennita' di carattere fisso e  continuativo,  a  tal  fine
indicate nelle norme corporative.