(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 552)
                Art. 552. (Art. 118 del Testo Unico) 

 
                        FORMAZIONI IN MARCIA 

 
  Ai convogli militari, alle colonne di truppa,  al  cortei  ed  alle
processioni,  incombe  l'obbligo  di   occupare   la   larghezza   di
carreggiata strettamente  indispensabile  sulla  propria  mano,  onde
arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale. 
  Colonne o gruppi di scolari devono per  quanto  possibile  servirsi
del marciapiede. Nel servirsi della sede stradale devono procedere in
formazione di marcia in  modo  da  arrecare  il  minimo  intralcio  o
impedimento alla circolazione veicolare. 
  Formazioni in marcia a piedi non possono tenere il passo sul ponti.