Art. 552. (Art. 118 del Testo Unico) FORMAZIONI IN MARCIA Ai convogli militari, alle colonne di truppa, al cortei ed alle processioni, incombe l'obbligo di occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria mano, onde arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale. Colonne o gruppi di scolari devono per quanto possibile servirsi del marciapiede. Nel servirsi della sede stradale devono procedere in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla circolazione veicolare. Formazioni in marcia a piedi non possono tenere il passo sul ponti.