(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 553)
                Art. 553. (Art. 118 del Testo Unico) 

 
                            AUTOCONVOGLI 

 
  I conducenti dei  veicoli  componenti  i  convogli  sono  tenuti  a
rispettare la distanza di sicurezza di cui  all'art.  107  del  Testo
Unico. 
  Nel caso di convogli di  automezzi  in  numero  superiore  a  dieci
unita', sul primo veicolo, frontalmente al senso del moto deve essere
apposto un cartello a fondo  bianco  e  con  la  iscrizione  in  nero
"INIZIO COLONNA". Analogo cartello con  l'iscrizione  "FINE  COLONNA"
dovra' essere posto sull'ultimo automezzo.