Art. 842.
(Caccia e pesca).
Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi si entri per
l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi
stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto
suscettibili di danno.
Egli puo' sempre opporsi a chi non e' munito della licenza
rilasciata dall'autorita'.
Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario
del fondo.