(CODICE CIVILE-art. 842)
                              Art. 842. 
 
                          (Caccia e pesca). 
 
  Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi si  entri  per
l'esercizio della caccia, a meno che il fondo  sia  chiuso  nei  modi
stabiliti dalla legge  sulla  caccia  o  vi  siano  colture  in  atto
suscettibili di danno. 
 
  Egli puo'  sempre  opporsi  a  chi  non  e'  munito  della  licenza
rilasciata dall'autorita'. 
 
  Per l'esercizio della pesca occorre il  consenso  del  proprietario
del fondo.