Art. 842. (Caccia e pesca). Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli puo' sempre opporsi a chi non e' munito della licenza rilasciata dall'autorita'. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.