(CODICE CIVILE-art. 843)
                              Art. 843. 
 
                         (Accesso al fondo). 
 
  Il proprietario deve permettere l'accesso e il  passaggio  nel  suo
fondo, sempre che ne venga riconosciuta la  necessita',  al  fine  di
costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino  oppure
comune. 
 
  Se l'accesso cagiona danno, e' dovuta un'adeguata indennita'. 
 
  Il proprietario deve parimenti permettere  l'accesso  a  chi  vuole
riprendere la cosa sua che vi si trovi  accidentalmente  o  l'animale
che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario  puo'
impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.