(CODICE CIVILE-art. 845)
                              Art. 845. 
 
        (Regole particolari per scopi di pubblico interesse). 
 
  La proprieta' fondiaria e' soggetta a  regole  particolari  per  il
conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti  dalle
leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.