Art. 596 
Fondo  per   l'organizzazione   e   il   funzionamento   di   servizi
socio-educativi per la  prima  infanzia  destinati  alla  popolazione
      minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa 
 
1. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi
per la prima infanzia destinati ai minori di eta'  fino  a  36  mesi,
presso enti e reparti del Ministero della  difesa,  e'  istituito  un
fondo con una dotazione di euro 3 milioni  per  ciascuno  degli  anni
2008, 2009 e 2010. 
2. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al
comma 1, nel rispetto delle disposizioni  normative  e  regolamentari
vigenti nelle regioni presso le quali sono  individuate  le  sedi  di
tali servizi, e' effettuata in collaborazione con il Dipartimento per
le politiche  della  famiglia  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri,  sentito  il  comitato   tecnico-scientifico   del   Centro
nazionale  di  documentazione  e  di   analisi   per   l'infanzia   e
l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 103. 
3. I servizi socio-educativi di cui al comma 1 sono accessibili anche
da minori che non  siano  figli  di  dipendenti  dell'Amministrazione
della difesa e  concorrono  a  integrare  l'offerta  complessiva  del
sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e
del relativo Piano straordinario di intervento di cui all'articolo 1,
comma 1259, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  come  modificato
dall'articolo 2, comma 457, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
          Note all'art. 596:
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2007,     n.     103    (Regolamento    recante    riordino
          dell'Osservatorio  nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
          e  del  Centro nazionale di documentazione e di analisi per
          l'infanzia,  a  norma  dell'articolo  29  del D.L. 4 luglio
          2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla L. 4
          agosto 2006, n. 248) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          23 luglio 2007, n. 169.
             -  Il  testo dell'articolo 1, comma 1259, della legge 27
          dicembre  2006,  n. 296 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria  2007),  pubblicata  nel  supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  27  dicembre  2006, n. 299, come
          modificato  dall'articolo  2,  comma  457,  della  legge 24
          dicembre  2007, n. 244, citata nelle note all'articolo 533,
          e' il seguente:
             «1259.  Fatte  salve  le competenze delle regioni, delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e degli enti
          locali,  nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della
          Costituzione,  il Ministro delle politiche per la famiglia,
          di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della
          solidarieta'   sociale   e   per   i   diritti  e  le  pari
          opportunita',  promuove,  ai sensi dell'articolo 8, comma 6
          della  legge  5  giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281, avente ad oggetto il
          riparto  di  una  somma  di  100 milioni di euro per l'anno
          2007,  170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di
          euro  per  l'anno  2009.  Nell'intesa sono stabiliti, sulla
          base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione
          statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri
          e  le  modalita' sulla cui base le regioni attuano un piano
          straordinario  di  intervento  per  lo sviluppo del sistema
          territoriale   dei   servizi   socio-educativi,   al  quale
          concorrono   gli   asili   nido,   i  servizi  integrativi,
          diversificati  per  modalita'  strutturali,  di accesso, di
          frequenza  e  di  funzionamento, e i servizi innovativi nei
          luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati,
          al  fine  di  favorire  il  conseguimento  entro  il  2010,
          dell'obiettivo  comune  della copertura territoriale del 33
          per  cento  fissato  dal  Consiglio  europeo di Lisbona del
          23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra
          le  diverse  aree  del Paese. Per le finalita' del piano e'
          autorizzata  una  spesa  di  100 milioni di euro per l'anno
          2007,  di  170  milioni  di  euro  per l'anno 2008 e di 100
          milioni di euro per l'anno 2009».